Buoni Pasto deducibili e detraibili: cosa dice la normativa
17/12/2024
I buoni pasto sono tra i benefit più diffusi e apprezzati in Italia. Questo strumento, infatti, presenta vantaggi per tutti: dipendenti, aziende, liberi professionisti con partita iva in regime ordinario, con o senza dipendenti. Sono infatti deducibili dal 75% al 100% e l'IVA è interamente detraibile.
Scopri tutti i vantaggi dei buoni pasto nell'articolo.
Deducibilità dei buoni pasto: cosa dice la normativa?
La soluzione dei buoni pasto è una delle più vantaggiose per tutti i datori di lavoro, dalle aziende ai liberi professionisti con partita IVA in regime ordinario, con o senza dipendenti.
Ma come funziona la deducibilità dei buoni pasto? I buoni pasto sono detraibili? In questo articolo, risponderemo alle principali domande sulla deducibilità e detraibilità dei buoni pasto aziendali e vedremo nel dettaglio come funzionano i buoni pasto per le partite IVA.
Vedremo dunque che i costi sostenuti per questo benefit sono deducibili ai fini delle imposte dirette, qual è il limite di deducibilità dei buoni pasto e che l’IVA sui buoni pasto è interamente detraibile.
Ma cosa comportano deducibilità e detraibilità? Facciamo chiarezza.
Buoni pasto: deducibilità vs detraibilità
I concetti di detraibilità e deducibilità sono di grande interesse in ambito fiscale, ma qual è la differenza tra questi due termini e in cosa consistono?
- Il termine “deducibilità” si riferisce a un onere sottratto dal reddito complessivo, che determina la riduzione della base imponibile. Il costo sostenuto dalle imprese per l’acquisto dei buoni pasto quindi, è deducibile per competenza ai fini delle imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP).
C’è una sola specifica che riguarda la deducibilità dei buoni pasto. il costo relativo all’acquisto deve essere dedotto in riferimento al periodo d’imposta in cui il collaboratore ha usufruito di tale servizio. - Il termine "detraibilità", invece, indica che che è possibile portare in detrazione, a fine anno, l’IVA relativa alle spese sostenute per i buoni pasto. In questo caso, il riferimento normativo è la modifica a opera dell’Articolo 83, Comma 28 Bis del Decreto Legge 112/08, secondo cui: “Le imprese hanno facoltà di detrarre interamente l’IVA relativa alle spese sostenute in relazione ai servizi alberghieri e di ristorazione (nel rispetto del principio di inerenza), ivi comprendendo anche i costi per l’acquisto di buoni pasto.”
Deducibilità dei buoni pasto per aziende
Come funzionano la deducibilità e la detraibilità nel caso dei buoni pasto aziendali? Si tratta del caso in cui un'azienda decida di effettuare l'acquisto di buoni pasto per i propri dipendenti.
Per l'azienda, il costo sostenuto per l'acquisto dei buoni pasto è deducibile al 100% dalla base imponibile. L'IVA applicata è in questo caso agevolata al 4% ed è interamente detraibile (nel caso dei buoni pasto elettronici).
I buoni pasto portano numerosi vantaggi non solo per le aziende, ma anche per i dipendenti: questo benefit aziendale è infatti interamente esentasse, poiché non concorre a formare reddito da lavoro dipendente, fino a 8€ al giorno per i buoni pasto elettronici e fino a 4€ al giorno per i buoni pasto cartacei.
Buoni pasto e partita IVA: le agevolazioni fiscali
Buoni pasto e partita IVA, liberi professionisti, lavoratori autonomi e ditte individuali: come funzionano deducibilità e detraibilità dei buoni pasto per queste categorie?
Per quanto riguarda deducibilità e detraibilità dei buoni pasto per liberi professionisti con partita IVA, bisogna ricordare che questi vantaggi fiscali sono limitati alle partite IVA in regime ordinario, escludendo quelle in regime forfettario.
Buoni pasto per partite IVA con dipendenti
I titolari di partita IVA in regime ordinario che decidono di erogare buoni pasto a tutti i loro dipendenti o a specifiche categorie di essi possono dedurre integralmente il costo dei buoni pasto.
Anche in questo caso l’IVA è fissata al 4% ed è detraibile totalmente nella misura in cui i servizi risultino relativi a operazioni che consentano l’esercizio del diritto alla detrazione.
Buoni pasto per partita IVA senza dipendenti
Anche per i professionisti in partita iva senza dipendenti i buoni pasto sono uno strumento molto convenente. Rappresentano infatti una pratica soluzione per la pausa pranzo e permettono di risparmiare sulla spesa e sull’acquisto di generi alimentari.
Secondo l’art. 54 comma 5 del TUIR, i titolari di partita IVA senza dipendenti che acquistano buoni pasto per sé possono dedurre fino al 75% dei costi per l’acquisto dei buoni stessi. Tuttavia, per i titolari di reddito da lavoro autonomo, tale deducibilità è limitata a un importo che non può superare il 2% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.
In questo caso, l’IVA addebitata dalla società emettitrice dei buoni pasto con aliquota al 10% è, inoltre, detraibile dal titolare di partita IVA in misura integrale.
Buoni pasto per liberi professionisti con partita IVA in forfettario
Nell’ambito del regime fiscale agevolato chiamato “regime forfettario” (art. 1, comma 54, legge n. 190 del 2014), le spese sostenute per l’acquisto dei buoni pasto, per le partite iva non sono deducibili.
Buoni pasto: tutti i vantaggi
In definitiva, per le aziende e i titolari di partita IVA in regime ordinario, i buoni pasto rappresentano un beneficio fiscale rilevante: il costo sostenuto per l’acquisto dei buoni pasto è deducibile in una misura compresa tra il 75% e il 100% ai fini delle imposte dirette e l'IVA, al 4 o al 10% a seconda dei casi, è interamente detraibile.
Questo permette ai datori di lavoro di recuperare i costi sostenuti offrendo ai dipendenti un vantaggio fiscale e un potere d’acquisto superiore rispetto all’alternativa di corrispondere un’indennità monetaria in busta paga, nel caso in cui non sia disponibile una mensa aziendale.
Inoltre, l’Articolo 51, Comma 2 Lettera C del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, aggiornato dalla Legge di Bilancio 2020, definisce che i buoni pasto elettronici non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente fino all’importo complessivo di di 8€ al giorno (importo inteso come valore facciale del buono). Nel caso del buono pasto cartaceo, invece, il limite massimo scende a 4€ al giorno (sempre da intendersi come valore facciale del buono). Quindi, sono esenti da contribuzione e tassazione fino al valore definito.
E se il datore di lavoro sceglie di erogare buoni pasto con un valore facciale superiore alla soglia di esenzione fiscale? In tal caso, l'importo eccedente viene considerato parte del reddito imponibile del lavoratore (Risoluzione n. 26 del 2010 e Circolare n. 28 del 2016). Di conseguenza, questa quota viene inclusa nella base imponibile fiscale e previdenziale, su cui il datore di lavoro è tenuto ad applicare le relative trattenute.
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